condizioni di viaggio
Condizioni generali del contratto di trasporto passeggeri e bagagli
Art. 2 (Oggetto del contratto). La TAM srl – Tirreno Azienda Mobilità srl – provvederà, in cambio del pagamento del prezzo del biglietto di viaggio/di corsa, a trasportare, sulle linee alla medesima autorizzate ed in esercizio, il passeggero dal luogo della fermata in cui lo stesso è salito sul veicolo fino alla fermata della località da questi indicata per la discesa.
Art. 3 (Esecuzione del trasporto). Il trasporto avverrà nel rispetto delle tariffe, modalità, orari, itinerari, e prescrizioni come stabiliti dagli atti di autorizzazione o comunque imposti dall’ente abilitante la linea.
Art. 4 (Prova della conclusione del contratto). Il biglietto di passaggio rilasciato dalla TAM srl fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.
Art. 5 (Cessione del contratto). Il diritto al trasporto non può essere ceduto se il biglietto indica o contiene dati che consentono di determinare il nome del passeggero o se, mancando queste indicazioni, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 5bis (modalità di acquisto del titolo di viaggio). Il titolo di viaggio potrà essere acquistato sia online accedendo al sito www.tambus.it oppure dai nostri addetti alla vendita. Questi ultimi sono posizionati presso le nostre fermate e facilmente riconoscibili in quanto indossano la divisa con il logo della società T.A.M. srl. Qualora il cliente acquisti il biglietto attraverso il canale di vendita online, gli verrà richiesto l’inserimento sia della fermata di partenza che quella di destinazione; l’orario di partenza ed il giorno in cui dovrà essere effettuato il viaggio. Ove si proceda all’acquisto di un biglietto di andata e ritorno, verrà richiesto l’indicazione anche della data e dell’orario in cui verrà effettuata la corsa di ritorno. Se il titolo di viaggio viene acquistato dal nostro personale, invece, il biglietto di sola andata avrà validità esclusivamente per la corsa relativa alla data ed all’orario in cui si è effettuato l’acquisto. Se il cliente acquista un biglietto di andata e ritorno dai nostri addetti, ha diritto ad usufruire della corsa di andata nel momento dell’acquisto del biglietto potendo, poi, utilizzare il biglietto relativo alla corsa di ritorno entro 30 giorni dall’acquisto se il titolo si riferisce alla linea Napoli-Assisi, 90 giorni per la linea Roma – Fiumicino.
Art. 6 (Cambio biglietto). Il titolo di viaggio può essere modificato fino ad 1h prima della partenza, pagando un supplemento pari ad € 1.50. E’ possibile modificare solo la data e/o l’orario di partenza e per una sola volta. Non è possibile modificare il biglietto BASIC.
Art. 7 (Imbarco senza biglietto). I passeggeri, accedendo alla vettura, devono munirsi di un documento di viaggio in regolare corso di validità, e lo esibiranno, in caso di richiesta, al personale in servizio. Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al personale di bordo affinché questi possano emettere i necessari titoli di viaggio. In difetto, il passeggero sprovvisto di un regolare documento di viaggio o munito di un documento di viaggio scaduto o alterato o falsificato, incorrerà in sanzioni amministrative che consistono nel pagamento del titolo di viaggio per l’intera corsa più la sanzione amministrativa che va da € 100,00 a € 500,00 (più le spese di notifica).
Art. 8 (Controllo o verifica dei biglietti di passaggio). I biglietti di corsa semplice o di andata e ritorno, così come qualsiasi altro biglietto di passaggio, sono proprietà della TAM srl. Il passeggero esibirà in qualsiasi momento gli stessi al personale della TAM srl, personale al quale il passeggero, nei casi previsti dalle presenti condizioni generali, riconosce il diritto di provvedere al ritiro. Il passeggero privo di valido titolo di viaggio potrà essere fatto scendere dalla vettura dal personale di servizio. L’Azienda si riserva di denunciare all’Autorità Giudiziaria i casi che rivestono carattere di recidiva o di frode.
Art. 9 (Condizioni di trasporto di adulti, bambini e bagagli non registrati per la linea Roma Termini/ADR – Aeroporti di Roma F.no -).
Nessun viaggiatore può occupare più di un posto. Sono trasportati gratuitamente i bambini accompagnati e di età non superiore ad anni 6, purché vi siano sedili non occupati da altri passeggeri paganti. Pertanto ove si voglia riservare ai detti minori un posto che non possa essere occupato da altri viaggiatori si dovrà acquistare un biglietto anche per i medesimi. I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto di un solo bagaglio per ogni passeggero il cui peso massimo non ecceda i quindici chilogrammi. Per il trasporto di ulteriori bagagli, o di bagagli che superino le dimensioni di cm 80x45x25, è dovuto il pagamento del biglietto ordinario. E’ fatto obbligo ai passeggeri di allocare il proprio bagaglio nelle apposite bagagliere o nei bauli della vettura. Nel caso in cui il passeggero non intenda sistemare il bagaglio negli appositi vani per tenerlo con se nella vettura, dovrà pagare il biglietto anche per il proprio bagaglio ed alloggiarlo sul sedile in modo tale da non arrecare fastidio, intralcio o ingombro per gli altri passeggeri. Anche i passeggini (purché ripiegati in modo da rappresentare il minimo ingombro) ed i colli speciali come: aste, canne da pesca, sci, piccoli strumenti musicali, ecc. non eccedenti la lunghezza di 220 cm. dovranno esse riposti nelle bagagliere.
Art. 9 bis (Condizioni di trasporto di adulti, bambini e bagagli non registrati per la Linea Napoli/Perugia/Assisi). I viaggiatori possono occupare un posto per ciascun titolo di viaggio acquistato. I bambini di età non superiore ad anni 5, accompagnati da un adulto, sono trasportati gratuitamente purché vi siano sedili non occupati da altri passeggeri paganti. Pertanto, ove si voglia riservare ai detti minori un posto che non possa essere occupato da altri viaggiatori si dovrà acquistare un titolo di viaggio anche per loro. Il titolo di viaggio per i detti minori prevede una riduzione rispetto al prezzo pieno pari al 50%. Tuttavia, sarà necessario mostrare un idoneo documento (anche tessera sanitaria) dalla quale possa desumersi l’età del minore. I bambini al di sotto dei 14 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. Nel prezzo del biglietto è compreso il corrispettivo del trasporto di massimo DUE BAGAGLI PER PERSONA: 1) uno ZAINO o BORSA le cui dimensioni non possono essere superiori a cm 50x30x20 che è possibile portare a bordo autobus purché sia riposto sotto il sediolino in modo tale da non arrecare fastidio, intralcio, ingombro o danni al passeggero di fianco; 2) un bagaglio dalle dimensioni non superiori a cm 100x50x40 da allocare obbligatoriamente nella bagagliera. Ove i passeggeri intendano trasportare bagagli, zaini o borse le cui dimensioni siano superiori a quelle indicate ai punti 1 e 2, dovrà essere versata una maggiorazione sul costo del biglietto a seconda delle dimensioni (Bagaglio Piccolo-Medio-Grande).
Anche i passeggini (purché ripiegati in modo da rappresentare il minimo ingombro) ed i colli speciali come: aste, canne da pesca, sci, piccoli strumenti musicali, ecc. non eccedenti la lunghezza di 220 cm. dovranno esse riposti nelle bagagliere. E’ altresì possibile affidare al personale della TAM srl il trasporto di pacchi non a seguito dei passeggeri. Questi ultimi dovranno necessariamente recare un’etichetta nella quale saranno riportati, in maniera leggibile, i dati anagrafici sia del mittente che del destinatario nonché l’indicazione degli estremi del documento di riconoscimento che verrà esibito al personale della TAM sia dal primo – al momento della consegna – che dal secondo al momento del ritiro. Il costo per il trasporto dei colli non a seguito dei passeggeri verrà calcolato in base al volume degli stessi.
Pacco piccolo (h. 40 cm – larg. 25 cm) = Euro 10,00; pacco medio = (h. 70 cm. – larg. 50 cm) Euro 15,00; pacco grande (h. 1 mt – larg. 70 cm) = Euro 20,00.
Art. 10 . (Cose non ammesse al trasporto) Non sono ammesse al trasporto: armi, gas liquidi o simili; materie infiammabili, esplodenti, nocive, contaminanti o maleodoranti; liquidi contenuti in recipienti fragili o mal sigillati, carrozzine per bambini del tipo non ripiegabile e riducibile di volume.
Art. 11 (Fermate, salita e discesa dei passeggeri, richieste di trasporto). Le vetture si arrestano esclusivamente nei punti determinati da apposite tabelle. La richiesta della fermata va effettuata da terra non può essere richiesta. Il trasporto è eseguito secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, è preferita quella di percorso maggiore. Le concessioni di viaggio rilasciate agli invalidi sono riconosciute a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Sulle vetture la salita e la discesa avviene esclusivamente dalla porta anteriore. Durante la corsa è rigorosamente vietato salire o scendere dalle vetture o chiedere al conducente di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata.
Art. 12 (Doveri del passeggero). Sulle vetture, il passeggero si obbliga a mantenere un comportamento corretto e non molesto per gli altri viaggiatori anche a tutela della incolumità propria ed altrui; dovrà pertanto astenersi dal parlare al conducente e dall’occupare lo spazio allo stesso riservato, eviterà in modo assoluto qualsiasi comportamento che possa disturbare o recare offesa al conducente e/o agli utenti, dal fumare, dal tenere discorsi osceni, dal chiedere l’elemosina, dall’esercitare il commercio ambulante, dall’ esercitare attività pubblicitaria – anche se a scopo benefico – senza preventivo consenso dell’Azienda, dal cantare e/o suonare, dallo schiamazzare, dall’appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dallo sporgersi dai finestrini, dal porre le mani nel vano delle porte o nelle guide dei cristalli o i piedi sui sedili, dal sostare negli spazi riservati al transito dei passeggeri, dal compiere qualsiasi atto che possa intralciare il libero accesso e deflusso dalle vetture, comportare pericolo per sé o per gli altri, danni alle vetture stesse. Nei casi in cui il comportamento del viaggiatore riesca molesto per gli altri passeggeri, a richiesta del personale di bordo, il passeggero inadempiente si obbliga a scendere dalla vettura alla prima fermata utile (in caso di resistenza la TAM srl potrà richiedere l’intervento della forza pubblica). Egli non avrà diritto al rimborso della corsa non goduta.
Art. 13 (Buona conservazione degli arredi delle vetture). Il viaggiatore è responsabile dei guasti da esso provocati alle vetture. Egli si obbliga, usando a questo fine la migliore diligenza, a conservare gli arredi ed allestimenti del veicolo, il veicolo stesso o sue pertinenze in buono stato. Il viaggiatore inadempiente, il quale arrechi danno al veicolo, sue pertinenze, arredi o allestimenti, ovvero compia atti vandalici, insudici o danneggi il veicolo (ed in particolare gli interni ed i sedili), sarà tenuto al risarcimento del danno.
Art. 14 (Diritti del passeggero). In base alle principali norme che regolano l’utilizzo del servizio, ai viaggiatori sono riconosciuti i seguenti diritti: sicurezza e tranquillità del viaggio; continuità e certezza del servizio; informazioni in caso di anomalie o incidenti sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi (ove possibile); rispetto degli orari di partenza e delle frequenze; igiene e pulizia dei mezzi; rispetto delle disposizioni relative al “divieto di fumo” sui mezzi; accessibilità alla procedura dei suggerimenti e reclami e risposta agli stessi da parte della TAM srl:
a) Mancata partenza del passeggero. Il passeggero che abbia acquistato a terra oppure on-line il biglietto di viaggio, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, (ovvero 20 minuti prima della partenza prevista in tabella oraria) non ha diritto al rimborso della corsa non utilizzata;
b) Ritardo nella partenza o soppressione della partenza. Per i viaggi la cui percorrenza non superi i 50 Km, ove la TAM srl dovesse ritardare di oltre trenta minuti o sopprimere, senza giustificato motivo, la partenza di una corsa, e non sia possibile effettuare il viaggio con altra vettura della stessa Tam srl, la quale parta nei sessanta minuti successivi, il passeggero che abbia acquistato altre categorie di biglietti di passaggio, e che non abbia usufruito della corsa soppressa o in ritardo (oltre 30 minuti) acquistata da Tam srl, può chiedere il rimborso del prezzo della corsa ritardata o soppressa. Invece, nel caso di un servizio regolare su lunga distanza (pari o superiore a 250 Km), quando il servizio regolare dovesse subire una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, il passeggero ha la possibilità della scelta tra: a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, non appena possibile; b) rimborso del costo del titolo di viaggio (che verrà corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta) e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, non appena possibile. Ove il vettore non sia in grado di offrire al passeggero la predetta scelta, il passeggero ha diritto alla corresponsione di una somma pari al 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al precedente lett. b. Tale somma sarà versata entro un mese dalla richiesta. Inoltre, i passeggeri in tali casi hanno diritto a un’assistenza adeguata che includa: spuntini, pasti e bevande e, se necessario, alloggio (il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a 80 euro a notte per un massimo di due notti e non è tenuto a coprire le spese di soggiorno se la cancellazione o il ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali);
c) Responsabilità del vettore. Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto la quale è regolata nei precedenti articoli, la TAM srl risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (c.c. 1681). I danni apparenti devono essere immediatamente comunicati al personale che si trova bordo della vettura;
d) Responsabilità della TAM srl per il bagaglio. Il risarcimento del danno derivante da perdita o da avaria dovuto dal vettore non può essere superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso del bagaglio perduto o danneggiato (art. 1696 cc).
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna. [art. 1697 cc].
e) Bagagli non ritirati ed oggetti smarriti. La TAM può depositare in luogo idoneo presso i propri depositi il bagaglio non ritirato e di cui siano conosciute le generalità del proprietario, dandone avviso al passeggero. Per quelli rispetto ai quali siano sconosciute le generalità dei proprietari e per gli oggetti smarriti e rinvenuti sui veicoli, non presentandosi il proprietario per rivendicarli, trascorsi cinque giorni dal ritrovamento, saranno consegnati Commissariato o al Comando della Polizia Municipale di zona dove vengono ritrovati oppure all’Ufficio oggetti smarriti sito nell’aeroporto di Fiumicino (tel +39 06 65955253).
Art. 14 bis (Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta).
Oltre ai diritti dei passeggeri in generale, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno i seguenti diritti quando utilizzano i servizi di trasporto con autobus, al fine di consentire loro di beneficiare delle stesse possibilità di viaggiare degli altri cittadini.
(a) Diritto di accesso al trasporto per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta, senza oneri aggiuntivi
Alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta non devono pagare un costo aggiuntivo per le prenotazioni e i biglietti.
Ai predetti non possono essere rifiutate la prenotazione, la fornitura di un biglietto, o non accettare a bordo passeggeri a causa della loro disabilità o mobilità ridotta. Le eccezioni sono consentite solo nel caso in cui il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in questione non sarebbe possibile in conformità alla legislazione applicabile sulla sicurezza dei passeggeri e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza delle autorità competenti o quando la struttura di un autobus, o le infrastrutture di trasporto non permettono di trasportare tale persona in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.
In caso di servizi regolari su lunga distanza, se il vettore, rifiuta di accettare una prenotazione, fornire un biglietto o imbarcare un passeggero per i motivi summenzionati, deve immediatamente informare lo stesso del motivo del rifiuto e, nel caso il passeggero ne faccia richiesta, mettere tali informazioni per iscritto. Inoltre, nel caso di rifiuto di accettare la prenotazione o di fornire un biglietto, egli deve informare la persona in questione riguardo a qualsiasi servizio alternativo accettabile gestito dal vettore. Se i problemi per i quali al passeggero in questione è stata rifiutata una prenotazione o l’imbarco possono essere risolti dalla presenza di una persona in grado di fornire l’assistenza necessaria, il passeggero può chiedere di essere accompagnato da una persona di sua scelta a titolo gratuito.
Nel caso di servizi regolari su lunga distanza, qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia in possesso di un biglietto o di una prenotazione e abbia debitamente comunicato al vettore le sue esigenze specifiche e l’imbarco è negato a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, essa può scegliere tra il rimborso e il reinstradamento (quest’ ultimo è subordinato alla disponibilità di adeguati servizi di viaggio).
I vettori e i gestori delle stazioni predispongono condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Tali condizioni devono essere rese pubbliche e sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.
(b) Diritto ad assistenza speciale
Nel caso di servizi regolari a lungo termine, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni devono fornire, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assistenza gratuita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta devono notificare al vettore le loro necessità specifiche al più tardi 36 ore prima dell’effettiva necessità dell’assistenza, e devono presentarsi al punto indicato della stazione degli autobus all’ora convenuta prima dell’orario di partenza (non più di 60 minuti).
(c) diritto al risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità
Qualora un vettore o l’ente gestore della stazione abbia causato la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (sedie a rotelle e altri dispositivi di assistenza), deve pagare un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o i costi di riparazione (purché la riparazione di tale attrezzatura sia possibile). Se necessario, il vettore si adopera nei limiti del possibile per sostituire temporaneamente la perdita o l’attrezzatura per la mobilità perduta o danneggiata.
Art. 14 Ter (Trasporto Animali Domestici)
Il passeggero può portare con sé animali domestici vivi, non pericolosi, quali cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia. Fatto eccezione per i cani guida di passeggeri non vedenti, gli animali devono essere collocati in apposito trasportino che va posizionato sul sedile di fianco a quello del viaggiatore. Le dimensioni del trasportino non possono superare quelle sufficienti all’ingombro di un solo sedile. Al passeggero spetta la sorveglianza dell’animale trasportato per tutta la durata del viaggio ed è responsabile in via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose, provocati dal proprio animale. Al trasporto di animali si applicano le seguenti tariffe:
- Napoli/perugia € 15,00 per il biglietto di corsa semplice; € 25,00 per il biglietto andata/ritorno (se acquistati online). Il cane guida del non vedente non è soggetto al pagamento di alcun biglietto
- Roma/FCO € 6,00 per il biglietto di corsa semplice; € 11,00 per il biglietto andata/ritorno (se acquistati online). Il cane guida del non vedente non è soggetto al pagamento di alcun biglietto
Il trasporto dell’animale, esclusi i cani guida, può essere rifiutato in caso di affollamento dell’autobus e qualora possa recare disturbo ad altri passeggeri (per problemi di allergia ecc…).
Art. 15 (Reclami e segnalazioni). La Tam srl dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento UE 181/2011. Inoltre, notifica sempre al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame fornendo sempre e comunque una risposta definitiva in ottemperanza all’art. 17 del Decreto Leg. vo n. 169/2014. Per disservizi e riguardanti il servizio di trasporto, i passeggeri possono presentare segnalazioni e reclami sia telefonicamente (Numero telefonico 06/65047426 ), che a mezzo fax (num. 06/83960567), lettera (Via Portuense 2400, 00054 Fiumicino (RM) ) posta elettronica posta elettronica (e-mail: info@tambus.it e sito internet ww.tambus.it) .Nella segnalazione l’utente deve esporre chiaramente il fatto facendo riferimento a circostanze specifiche, allegando – ove possibile – la documentazione relativa. In base alla normativa vigente che regola il trasporto pubblico locale, l’utente, in caso di disservizio dovuto a cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà stessa, non ha diritto ad alcun rimborso da parte dell’azienda, la quale, tuttavia, in base al contratto di servizio sottoscritto con la Provincia di Roma, a fronte del mancato raggiungimento degli standard di servizio concordati, è soggetta soltanto a delle “penalità economiche”. I passeggeri possono trasmettere un reclamo alla Tam entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo Tam notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. La risposta definitiva avverrà entro e non oltre tre mesi dal ricevimento del reclamo. I suddetti termini non si applicano alle questioni relative al risarcimento in caso di decesso, lesioni personali o danni e perdite di bagagli in caso di incidenti.
Art. 16 (Applicazione dei diritti dei passeggeri)
L’organismo nazionale di controllo responsabile dell’applicazione del presente regolamento UE 181/2011 per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti è AOO Autorità di Regolazione dei Trasporti. Pertanto, i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto su autobus, potranno rivolgersi – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate – in seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 181/2011 da parte dell’impresa di trasporto.
Si precisa come per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel “Modulo di reclamo” scaricabile cliccando qui.